MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO GLI STABILI DEL CLIENTE).
BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE.
Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa.
Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. In questo caso il MANUTENTORE si configura come produttore del rifiuto (art. 266 comma 4 del D.lgs 152/06).
Il manutentore in quanto produttore del rifiuto può farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio deposito di rifiuti temporaneo Il trasporto del rifiuto dal sito del cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere effettuato da mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Vedi art. 212 comma 8 D.Lgs 152/06). Il manutentore può effettuare il trasporto del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo al trasporto del codice CER con cui è identificato il rifiuto in conto proprio (Vedi art. 212 comma 8 D.Lgs 152/06.
Se il rifiuto è classificato come Non Pericoloso non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio. Se il rifiuto è classificato come pericoloso le quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i 30 chilogrammi o 30 litri giorno. Il rifiuto dev e essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore (vedi art. 183 comma bb) del D. Lgs. 152/06 e registrato entro 10 giorni lavorativi o sul registro di carico scarico rifiuti cartaceo (se non obbligato all’iscrizione sistri) oppure anche sul registro cronologico Sistri (Se trattasi di soggetto obbligato all’iscrizione Sistri). Dal 31-01-2015 sarà tenuto a gestire unicamente il Registro Sistri (in base alle attuali normative in vigore).